Art. 1.

      1. L'articolo 661 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 661. (Abuso della credulità popolare). - Chiunque pubblicamente cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare turbamento dell'ordine pubblico, con l'ammenda da cinquantamila euro a duecentocinquantamila euro. Nel caso di abuso della credulità del sentimento religioso si applica un'ammenda fino a cinquecentomila euro».